LA CASSAZIONE CONFERMA: IL DISTRIBUTORE DEVE APPLICARE L'IVA AL 20% SUI CONTRATTI DEL GAS "PER USO PROMISCUO"

  • Con l’attuale normativa fiscale, il fornitore non può fare altrimenti, anche se l’impiego del metano per riscaldamento in estate è proibito da altre norme
  • Le associazioni dei fornitori condividono la richiesta dei consumatori di Iva ridotta al 10% d’estate e l’hanno sottoposta al Dipartimento Politiche Fiscali.

Roma, 27 ottobre 2005 - La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Enel Gas (ex Impregest) contro otto sentenze del Giudice di Pace di Bella (PZ), con le quali si condannava l’Azienda alla restituzione dell'Iva “in eccesso” pagata dai clienti con contratto di fornitura gas “per uso promiscuo”. L’uso promiscuo prevede la fornitura di gas sia per il riscaldamento domestico che per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. In questo caso, la normativa in vigore prevede che l’aliquota Iva da applicare sia pari al 20%; diversamente, per l’utilizzo del gas per la sola cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, è prevista l’applicazione di una aliquota Iva agevolata del 10%.

In particolare, la Corte, nel cassare le sentenze, ha affermato che il Giudice di Pace ha violato la normativa comunitaria laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, bisognava far riferimento all'uso in concreto del gas – tenendo conto, quindi, del divieto di accendere il riscaldamento nei mesi estivi - e non al tipo di contratto, come prescrive la normativa fiscale in materia.
Pertanto, la Corte ha confermato che la società fornitrice di gas ha correttamente applicato, nel caso in esame, l'aliquota del 20%.

Il corretto importo dell’aliquota Iva che gli operatori del settore debbono applicare ai contratti di fornitura gas è oggetto di polemica ormai da alcuni anni. Ad oggi, però, l’unica modalità permessa dalla Legge di applicare la differenziazione di aliquota per i due diversi usi del gas metano richiede l’esatta misurazione delle quantità di combustibile utilizzato per l’uno e l’altro scopo. Questo è possibile esclusivamente attraverso l’installazione di due contatori, di due caldaie e di due impianti distinti e comporta conseguentemente l’accensione di due utenze e il relativo pagamento di due canoni.

In caso contrario, le aziende di settore sono tenute a seguire le disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad applicare un’aliquota Iva del 20% a tutti i contratti “di uso promiscuo”, limitandosi poi a riscuotere tali somme e a versarle interamente all’erario. Un’eventuale diversa applicazione dell’Iva in contrasto con queste normative, che sarebbe del tutto indifferente per i conti delle aziende, le esporrebbe però a pesanti sanzioni anche di carattere penale.

Anche gli operatori ritengono che il regime di imposizione debba essere adeguato a favore della clientela e, infatti, si sono fatti più volte portavoce, attraverso le associazioni di settore, di una proposta di modifica rivolta al Dipartimento delle Politiche Fiscali, soggetto preposto a recepire e suggerire eventuali modifiche alle regole fiscali attuali.

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