- Con lattuale normativa fiscale, il fornitore non può fare altrimenti, anche se limpiego del metano per riscaldamento in estate è proibito da altre norme
- Le associazioni dei fornitori condividono la richiesta dei consumatori di Iva ridotta al 10% destate e lhanno sottoposta al Dipartimento Politiche Fiscali.
Roma, 27 ottobre 2005 - La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Enel Gas (ex Impregest) contro otto sentenze del Giudice di Pace di Bella (PZ), con le quali si condannava lAzienda alla restituzione dell'Iva in eccesso pagata dai clienti con contratto di fornitura gas per uso promiscuo. Luso promiscuo prevede la fornitura di gas sia per il riscaldamento domestico che per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. In questo caso, la normativa in vigore prevede che laliquota Iva da applicare sia pari al 20%; diversamente, per lutilizzo del gas per la sola cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, è prevista lapplicazione di una aliquota Iva agevolata del 10%.
In particolare, la Corte, nel cassare le sentenze, ha affermato che il Giudice di Pace ha violato la normativa comunitaria laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, bisognava far riferimento all'uso in concreto del gas tenendo conto, quindi, del divieto di accendere il riscaldamento nei mesi estivi - e non al tipo di contratto, come prescrive la normativa fiscale in materia.
Pertanto, la Corte ha confermato che la società fornitrice di gas ha correttamente applicato, nel caso in esame, l'aliquota del 20%.
Il corretto importo dellaliquota Iva che gli operatori del settore debbono applicare ai contratti di fornitura gas è oggetto di polemica ormai da alcuni anni. Ad oggi, però, lunica modalità permessa dalla Legge di applicare la differenziazione di aliquota per i due diversi usi del gas metano richiede lesatta misurazione delle quantità di combustibile utilizzato per luno e laltro scopo. Questo è possibile esclusivamente attraverso linstallazione di due contatori, di due caldaie e di due impianti distinti e comporta conseguentemente laccensione di due utenze e il relativo pagamento di due canoni.
In caso contrario, le aziende di settore sono tenute a seguire le disposizioni del Ministero dellEconomia e delle Finanze e ad applicare unaliquota Iva del 20% a tutti i contratti di uso promiscuo, limitandosi poi a riscuotere tali somme e a versarle interamente allerario. Uneventuale diversa applicazione dellIva in contrasto con queste normative, che sarebbe del tutto indifferente per i conti delle aziende, le esporrebbe però a pesanti sanzioni anche di carattere penale.
Anche gli operatori ritengono che il regime di imposizione debba essere adeguato a favore della clientela e, infatti, si sono fatti più volte portavoce, attraverso le associazioni di settore, di una proposta di modifica rivolta al Dipartimento delle Politiche Fiscali, soggetto preposto a recepire e suggerire eventuali modifiche alle regole fiscali attuali.