ENEL RAFFORZA ULTERIORMENTE LA CORPORATE GOVERNANCE

Roma, 12 dicembre 2002 – Proseguendo nell’opera di definizione e rafforzamento dei più avanzati strumenti di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione di Enel, riunitosi oggi sotto la presidenza di Piero Gnudi, ha approvate nuove misure sugli obblighi di trasparenza in materia di internal dealing, sull’attribuzione anche al Presidente del compito di sovrintendere sull’auditing interno, sul ruolo non esecutivo e indipendenza dei consiglieri e sul perfezionamento degli assetti di corporate governance. L’obiettivo di questo insieme di strumenti è offrire le migliori garanzie di trasparenza e correttezza nell’amministrazione e nella gestione della Società. Enel, prima in Italia, ha recentemente adottato il Modello organizzativo, previsto del decreto legislativo 231/2001 che introduce la responsabilità amministrativa (di fatto penale) delle società, e che è finalizzato a prevenire i reati societari e contro la Pubblica amministrazione. La società dell’energia si è dotata nel corso del 2002 di un Codice etico che, ad esempio, già oggi vieta l’affidamento di consulenze all’interno del Gruppo alla società incaricata della revisione del bilancio e all’intero network ad essa collegato, e ha da tempo recepito le regole di corporate governance dettate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il cosiddetto “Codice Preda”. Al potenziamento e integrazione di questi strumenti è stato dedicato il Consiglio di Amministrazione di Enel di oggi. INTERNAL DEALING Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il codice di comportamento del Gruppo Enel in materia di internal dealing, in osservanza alle disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana e richiamate nel Codice di Autodisciplina. Si ricorda che tali disposizioni regolamentari, a partire dal 1° gennaio 2003, pongono a carico delle società con azioni quotate un obbligo di trasparenza verso il mercato circa le operazioni di rilievo, aventi ad oggetto strumenti finanziari delle medesime società o di proprie controllate, che risultino compiute da persone in possesso di rilevanti poteri decisionali in ambito aziendale e che abbiano accesso ad informazioni price sensitive (cosiddette “persone rilevanti”). Rispetto alla disciplina di riferimento dettata da Borsa Italiana, il codice di comportamento del Gruppo Enel si caratterizza per i seguenti elementi qualificanti:  applicazione degli obblighi di trasparenza in materia di internal dealing a circa 25 “persone rilevanti” nell’ambito del Gruppo (in aggiunta agli Amministratori, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale della Capogruppo). Al fine di garantire un’adeguata flessibilità del perimetro delle “persone rilevanti” è inoltre prevista la possibilità di un’estensione degli indicati obblighi di trasparenza ad altri soggetti, la cui individuazione viene rimessa disgiuntamente al Presidente ed all’Amministratore Delegato della Capogruppo;  dimezzamento delle soglie di rilevanza delle operazioni da comunicare al mercato con periodicità trimestrale (da 50.000 a 25.000 euro) ovvero senza indugio dopo la relativa effettuazione (da 250.000 a 125.000 euro);  applicazione degli obblighi di trasparenza anche alle operazioni di esercizio di stock options o di diritti di opzione compiute dalle “persone rilevanti”;  divieto per le “persone rilevanti” di compiere operazioni (diverse da quelle concernenti stock options o diritti di opzione) nel corso dei 30 giorni che precedono l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. E’ inoltre previsto che il Consiglio medesimo possa individuare ulteriori blocking periods nel corso dell’anno, in concomitanza di particolari eventi;  allestimento di un adeguato sistema sanzionatorio a carico delle “persone rilevanti” che violano le disposizioni del codice di comportamento. COMPITI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI AUDITING E’ stato attribuito al presidente – cui compete il ruolo di garante della applicazione di una corretta corporate governance in seno al Consiglio di Amministrazione – il compito di sovrintendere, congiuntamente con l’amministratore delegato, al sistema di auditing a cui fa capo, tra l’altro, la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo. CODICE DI AUTODISCIPLINA Sono state accolte le raccomandazioni introdotte nel Codice Preda nello scorso mese di luglio, adeguando gli assetti di corporate governance della Società e del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del ruolo “non esecutivo” rivestito da tutti i consiglieri, fatta eccezione per l’amministratore delegato, ed ha quindi attestato la sussistenza, per i medesimi consiglieri, del requisito dell’indipendenza (secondo le definizioni di non esecutività ed indipendenza contenute negli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina). Ha inoltre ridefinito le attribuzioni del Comitato per il controllo interno secondo le nuove previsioni dell’art. 10 del Codice di Autodisciplina, conferendo in particolare a tale Comitato anche il compito di valutare l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato. Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato la piena conformità dei principi di corporate governance applicati in ambito aziendale ai criteri di correttezza sostanziale e procedurale raccomandati dall’art. 11 del Codice di Autodisciplina in materia di operazioni con parti correlate.

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