Venezia, 18 gennaio 2004 - Con riferimento alla nota diramata oggi dal Codacons a proposito della decisione presa dal Giudice di Pace di Catanzaro in merito al black out del 28 settembre scorso, Enel, nel riservarsi di tutelare la propria posizione nella giusta sede giudiziaria, desidera ricordare ai propri clienti quanto segue:
Il Presidente dellAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas, con lettera del 2 ottobre 2003 inviata alle Associazioni dei Consumatori, ha precisato che dalla regolazione della deliberazione n.202/99 sono escluse le interruzioni aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale (come il black out del 28 settembre scorso).
Il rimborso automatico di 25 Euro viene riconosciuto solo nei casi in cui il Distributore di Energia Elettrica non rispetta i tempi fissati dallAuthority per alcune prestazioni richieste dai clienti come, ad esempio, lattivazione o disattivazione delle forniture, operazioni che devono essere eseguite entro 5 giorni dalla domanda; mentre non è previsto per le interruzioni che hanno origine sulla rete di trasmissione nazionale, così come per quelle attribuibili a forza maggiore o a responsabilità di terzi.
Inoltre, lart.34 della Delibera n.201/99 dellAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas, entrata in vigore l1/1/2000, ha abrogato la Carta dei Servizi Enel che, peraltro, non prevedeva la risarcibiltà dei casi come quello in esame.
Nella sua lettera lAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas precisa comunque che il cliente finale che ha subito un danno a seguito del black out del 28 settembre scorso può sempre rivolgersi alla magistratura ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito allaccertamento delle eventuali responsabilità e alla quantificazione dei danni subiti.
La lettera dellAutorità per lEnergia Elettrica e il Gas si conclude con linvito, nellinteresse dellutenza rappresentata dalle associazioni dei consumatori, a diffondere in materia uninformazione che tenga conto dei chiarimenti forniti.